DIRITTO DI FAMIGLIA
FOCUS
“Amare significa non dover mai dire mi dispiace”
(Love Story)
Come infatti precisato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 8151/2016, depositata il 22 aprile scorso e qui sotto allegata, in forza dell'articolo 155, comma quattro, del codice civile (oggi articolo 337-ter, comma quattro) al mantenimento dei figli i genitori provvedono in misura proporzionale al proprio reddito.
Di conseguenza, se il genitore che prima non era collocatario corrispondeva una determinata somma, non è detto che l'altro genitore, presso il quale i minori non hanno più la domiciliazione prevalente, debba corrispondere la medesima somma.
Nel caso di specie, nelle condizioni di divorzio non si era previsto alcun assegno in favore della moglie, stante la sostanziale equivalenza della situazione reddituale dei coniugi.
Di conseguenza, con riferimento ai figli, quando uno di loro aveva mutato la propria domiciliazione prevalente dal padre alla madre, la Corte di appello di Messina aveva stabilito che la donna corrispondesse dopo il trasferimento lo stesso importo che il padre corrispondeva quando era lui ad esserne onerato.
Per la Cassazione, però, tale ragionamento non può essere condiviso: in considerazione di quanto previsto dal codice civile, infatti, il trasferimento dei figli dall'uno all'altro coniuge richiede necessariamente una rivalutazione delle effettive condizioni reddituali dei coniugi al fine di stabilire correttamente il contributo che ciascuno di essi può dare al mantenimento dei minori.
La Corte d'appello deve quindi procedere a una nuova valutazione.
Corte di cassazione testo ordinanza numero 8151/2016
Fonte: Affido condiviso: cambia il mantenimento se cambia il domicilio
(www.StudioCataldi.it )
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