OSSERVATORIO “Se si dovessero studiare tutte le leggi non rimarrebbe il tempo di trasgredirle”
(Goethe)

Decisioni pronunciate in assenza dell'interessato

Il decreto legislativo, approvato definitivamente lo scorso 11 febbraio 2016 nel corso del Consiglio dei Ministri n. 103, è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea, che impone uno standard minimo comune, in materia di processo celebrato in assenza dell'imputato, da applicare nella valutazione della correttezza della procedura che conduce alla decisione giudiziaria presa da uno Stato membro dell'Unione europea.

 

Nello specifico, la norma va a sostituire integralmente la lett. a, del comma 1 dell'art. 19, L. 22 aprile 2005, n. 69, che disciplina l'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana in caso di absentia dell'interessato.

 

Il mandato d'arresto europeo emesso per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza nei confronti di colui che non è comparso personalmente nel processo può dar luogo alla consegna nei seguenti casi:

 

1) l'interessato è stato citato tempestivamente e personalmente, essendo informato sulla data e luogo del processo e che una decisione sarebbe stata presa anche in sua assenza;

2) l'interessato, informato del processo a suo carico, e' stato rappresentato nel processo;

3) l'interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione di grado precedente o non ha chiesto la rinnovazione del processo o non ha proposto ritualmente appello, ricevuta la notifica della decisione:

4) l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la riceverà personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione.

 

Per finire, il D.Lgs. n. 31 del 2016 va altresì a sostituire la lett. i) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161, che disciplina i casi di rifiuto, da parte della Corte d'Appello, del riconoscimento della sentenza di condanna pronunciata in contumacia.

 

In particolare, si dispone che la sentenza di condanna non debba essere riconosciuta a meno che:

 

a) l'interessato sia stato, a tempo debito, citato personalmente e informato della data e del luogo fissati per il processo;

b) l'interessato, essendo al corrente della data fissata per il processo, avesse conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d'ufficio, da cui in effetti è stato assistito in giudizio;

c) l'interessato non abbia che dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.

osservatorio del diritto societario

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Decisioni pronunciate in assenza dell'interessato

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2016 il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 31 di attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.

 

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