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Accesso agli atti nelle procedure di gara d'appalto

né in relazione alla posizione occupata dal ricorrente nella graduatoria finale della procedura di gara, né in relazione alla ragione per cui l'interessata ha chiesto l'accesso, limitandosi a sostenere che la richiesta è finalizzata alla salvaguardia degli interessi gravemente lesi dalla mancata aggiudicazione della gara.

 

Il T.A.R. capitolino si è pronunciato in materia di accesso agli atti delle procedure di gara, affrontando il tema della motivazione dell'istanza di ostensione.

 

La sentenza in esame osserva come vada rigettata l'istanza di accesso alla documentazione tecnica di una procedura di gara di appalto che non si presenta sufficientemente motivata né in relazione alla posizione occupata dal ricorrente nella graduatoria finale della procedura di gara (nel caso di specie posizionata all'ottavo posto su otto concorrenti), né in relazione alla ragione per cui l'interessata ha chiesto l'accesso, limitandosi a sostenere che la richiesta è finalizzata alla salvaguardia degli interessi gravemente lesi dalla mancata aggiudicazione della gara.Nello caso specifico, infatti, la circostanza che il richiedente occupi l'ottavo posto nella graduatoria di gara, se non inibisce l'istanza di accesso, rende tuttavia di difficile condivisione la prospettata concretezza della posizione giuridica in base alla quale far valere l'istanza ostensiva, anche perché manca una chiara indicazione dello scopo cui essa mira.

 

L'art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 163 del 2006, costituisce un'ipotesi speciale di deroga rispetto alla disciplina di cui alla L. n. 241 del 1990 da applicare esclusivamente nei casi in cui l'accesso ai documenti amministrativi sia inibito in ragione della tutela di segreti tecnici o commerciali motivatamente evidenziati dall'offerente in sede di presentazione dell'offerta. (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 27 maggio 2015, n. 2934).

 

L'esclusione del diritto di accesso in presenza del segreto trova un limite, ai sensi del comma 6 dell'art. 13, D.Lgs. n. 163 del 2006, in vista della difesa in giudizio degli interessi del richiedente in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso, che, pertanto, non può essere formulata in modo del tutto generico.

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