DIRITTO DI FAMIGLIA FOCUS “Amare significa non dover mai dire mi dispiace” (Love Story)
In buona sostanza, non conta tanto il fatto che la spesa sia ordinaria o straordinaria per definire ciò che debba essere previamente concertato tra i coniugi e ciò che, invece, non lo richiede.
Al contrario è l’esigenza superiore del minore a fare la differenza.
Così, chiarisce la Corte, non esiste l’obbligo di concordare preventivamente le spese straordinarie quando esse corrispondono al “maggior interesse” dei figli.
Nei casi di mancato accordo tra i due, entrambi i coniugi sono comunque tenuti a versare la loro parte di quota. Nel caso di rifiuto a provvedere al rimborso della quota spettante al coniuge che ha sostenuto l’esborso, il giudice deve verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore. A tal fine dovrà valutare l’entità della spesa rispetto all’utilità che ne deriva ai minori e la sostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori. In altre parole, nessun dubbio che una scuola privata possa far bene al figlio indietro con gli studi, ma se il costo è superiore alle possibilità economiche di uno dei due coniugi, la spesa non può essere autorizzata.
Quindi, il genitore che non ha prestato il consenso a tale spesa e si rifiuti di rimborsarla deve specificare al giudice i motivi di tale dissenso, affinché il magistrato possa valutare se vi sia o meno un collegamento tra la spesa e l’interesse del minore o se sia una spesa sostenibile per le condizioni economiche dei genitori e all’utilità dei figli.
fonte laleggepertutti.it
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