DIRITTO DI FAMIGLIA
FOCUS
“Amare significa non dover mai dire mi dispiace”
(Love Story)
Al momento della liquidazione del Tfr, il marito divorziato deve corrispondere alla ex moglie una quota del proprio TFR ricevuto dal datore di lavoro, anche se si è risposato una seconda volta. Stesso discorso vale anche per le anticipazioni al TFR richieste dal dipendente in costanza del rapporto di lavoro: anch’esse vanno attribuite in parte alla ex moglie, salvo che il coniuge non dimostri di averle ricevute prima dell’inizio della causa di divorzio, oppure durante la convivenza matrimoniale o nel corso della separazione. È quanto stabilito dalla Cassazione con una ordinanza pubblicata ieri [1].
Il marito, così, che allo scioglimento del lavoro o durante l’esecuzione del rapporto, percepisca rispettivamente l’intero TFR o una semplice anticipazione, dovrà corrispondere alla prima moglie la percentuale (40%) a lei spettante. La legge [2], infatti, prevede che: “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio [ossia di divorzio, n.d.r.] ha diritto (…) ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza”. Tale percentuale è del 40% della quota di TFR maturato solo negli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Quindi, per le parti di TFR maturate dopo l’intervento del divorzio, nulla è dovuto.
In ogni caso, il diritto a percepire il 40% del TFR scatta solo se sussistono due condizioni. In particolare il coniuge richiedente la quota di TFR:
– deve essere titolare di assegno di mantenimento, liquidatogli dal giudice all’esito della causa di divorzio;
– non deve essere passato a nuove nozze. Al contrario il secondo matrimonio del coniuge-lavoratore che percepisce il TFR non impedisce il pagamento della quota all’ex.
Ai fini del calcolo della percentuale spettante all’ex moglie vanno conteggiate anche le anticipazioni da lui già percepite. L’unico modo per evitare tale pagamento è di dimostrare che tali anticipi siano stati ottenuti quando ancora la coppia era unita e non era stato avviato il giudizio di separazione.
[1] Cass. ord. n. 24184 del 26.11.2015.
[2] Art. 12 bis della legge 898/1970.
Le foto del sito sono state realizzare da George Tatge - Il video è stato realizzato da Alberto Castaldo